Il contrassegno auto viene rilasciato a:
- persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimi).
Il contrassegno ha validità 5 anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato e la relativa certificazione dell'ufficio medico-legale dell'AUSL deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.
Anche il rinnovo di queste autorizzazioni temporanee deve avvenire con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie e avranno durata uguale a quella di rilascio.
Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. Il contrassegno va esposto sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell'avente diritto, in maniera ben visibile dall'esterno.
Monia Pellizzari
URP - Ufficio Relazioni con il pubblico
Piazza Giovanni XXIII, 1 - Anzola dell'Emilia (BO)
Lunedì-martedì e venerdì dalle 8.45 - 13,00
Mercoledì e Sabato dalle 8.45 alle 12.00
Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 18.00 con orario continuato
Telefono: 051 6502111
Fax: 051 731598
E-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it
Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, è necessario:
1) presentare la domanda su apposito modulo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
2) allegare la certificazione dell'ufficio medico legale. In particolare le certificazioni che l'interessato può presentare sono:
- certificazione rilasciata presso gli ambulatori di medicina legale presenti nelle varie sedi dell'AUSL (la visita può essere prenotata al CUP);
- il certificato della visita per il riconoscimento di invalidità civile quando venga riconosciuta l'indennità di accompagnamento per "incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"
- il certificato della visita per il riconoscimento della L. 104/92 quando venga riconosciuto l'art. 3 comma 3 (cosiddetto handicap grave) e vi sia un "SI'" sia sulla mobilità che sulla gravità della stessa;
- per i non vedenti, il certificato della visita per il riconoscimento di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20
Residenza nel Comune di Anzola dell'Emilia.
Certificata incapacità di deambulazione o temporanea riduzione della capacità di deambulazione; cecità assoluta e invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20.
- Domanda compilata e firmata (può essere presentata da altra persona che agisce per conto dell'interessato, in questo caso è obbligatorio allegare copia fronte retro del documento di identità valido dell'interessato);
- Copia della certificazione medica sopra descritta.
-La persona che presenta la domanda, sia essa l'interessata o l'incaricata, deve esibire il proprio documento di identità.
Il rilascio del contrassegno e del certificato da parte dell'AUSL non comporta nessuna spesa .
Il rilascio del contrassegno avviene in maniera immediata (previa presentazione della documentazione richiesta).
Il contrassegno ha validità 5 anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato e la relativa certificazione dell'ufficio medico-legale dell'AUSL deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.
Anche il rinnovo di queste autorizzazioni temporanee deve avvenire con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie e avranno durata uguale a quella di rilascio.
E' obbligatoria la restituzione del tagliando al momento del rinnovo.
In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre restituirlo allo sportello URP, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.
Il rilascio o il rinnovo del contrassegno è immediato.
Per viaggiare all' estero verificare le rispettive normative in materia di disabilità in base a convenzioni internazionali.
- Art.188 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285
- Art 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- Art. 74 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
- Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.96 n. 503 (art. 11):Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici .
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