L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza,o suo delegato, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Direttore Area Ammnistrativa ed Innovazione
Segretario Comunale, Filomena Iocca
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure presentata all'URP
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente nelle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’ indirizzo: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Ufficio Trasparenza del Comune di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1 40011 Anzola dell'EMilia
- tramite fax al n. 051731598
- direttamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
Nessuno
Entro 30 giorni dalla richiesta
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
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| Accesso civico |
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