Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, elencati nell'art. 13 della L.R. n. 15/2013.
Arch. Aldo Ansaloni
Avere titolo ad intervenire secondo quanto disposto dall'art. 88 del Regolamento Urbanistico Edilizio
La documentazione è quella indicata nella modulistica predisposta dalla Regione Emilia Romagna scaricabiledirettamente dal sito della Regione al seguente indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale, in conformità a quanto disposto dagli atti di coordinamento regionale , nonchè dagli allegati previsti nella stessa.
Alla presentazione della pratica :
- Diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 142/2019
- Contributo di costruzione (in caso di intervento oneroso secondo le tabelle pubblicate nel sito web del Comune) da versare sul c/c postale sopradescritto (è possibile effettuare un unico versamento).
Per effettuare pagamenti elettronici, consulta la scheda informativa
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma 2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche
Aree Tematiche:
Edilizia e sostegno per la casa