Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge. La copia del documento, oltre che dall'Ufficio URP, può anche essere autenticata:
- dal funzionario addetto a ricevere la documentazione nell'ambito del procedimento in corso;
- dal funzionario che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale;
- dal notaio;
- dal segretario generale comunale;
- dal cancelliere del Tribunale.
Monia Pellizzari
Direttore AreaAmministrativa e Innovazione
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
Di persona, anche rivolgendosi ad un comune diverso da quello di residenza.
Si può presentare allo Sportello anche una persona diversa dall'interessato, purché maggiorenne.
L'originale del documento da autenticare e sua fotocopia.
1 marca da bollo (ogni 4 facciate).
Le copie autentiche sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine a meno che non si ricada in una delle ipotesi di esenzione previste dalle leggi vigenti. L'esenzione deve essere motivata.
In bollo: una marca da Euro 16,00 ogni 4 facciate del documento originale e Euro 0,52 per diritti di segreteria.
In esenzione: Euro 0,26 per diritti di segreteria.
Immediati
L'autentica di copia ha validità illimitata.
Qualora la copia da autenticare consista in:
- atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione
- copie di pubblicazioni (es. testi scientifici, articoli su riviste, ecc.)
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati, si può fare ricorso ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti